Sez. 3, Sentenza n. 13105 del 11/02/2003 Ud. (dep. 24/03/2003) Rv. 224246 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Recupero di rifiuti non pericolosi - Procedure semplificate ex art.31 e 33 D.L.G. n.22 del 1997 - Utilizzo per lo stoccaggio di pavimentazione a mezzo di laminati di metallo - Configurabilità del reato di cui all'art.51, comma 4, del D.L.G. n.22 del 1997 - Esclusione - Ragioni.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di recupero di rifiuti non pericolosi, non integra il reato di cui all'art.51, comma 4, del d.lgs.vo n.22 del 1997 (attività di gestione non autorizzata)l'utilizzazione per lo stoccaggio di una pavimentazione a mezzo di laminati di metallo (dotati di rete per la raccolta delle acque) in quanto l'art.6, lett. c) del D.M. 5 febbraio 1998 (recante norme sulla individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alla procedura semplificata di recupero ai sensi degli art. 31 e 33 del d. lgs.vo n.22 del 1997) non esige la pavimentazione in cemento ma solo basamenti pavimentati e, comunque, impermeabili, posto che la finalità della norma è quella di permettere la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante, ossia l'assenza di un reale pregiudizio all'ambiente (art.33, comma 2, lett. a), n.3, d.lgs.vo n.22 del 1997).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 31 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 33 CORTE COST., Decr. Minist. Ambiente 05/02/1998 num. 6 lett. C
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)