Sez. 1, Sentenza n. 7533 del 23/05/2002 (Rv. 554654 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ESECUZIONE FORZATA | Rinvio alla procedura di riscossione delle imposte dirette - Mancata notificazione della cartella di pagamento anteriormente alla notificazione dell'avviso di mora - Nullità della procedura esattoriale - Esclusione - Conseguenze - Recupero della tutela attraverso l'impugnazione dell'avviso di mora anche per vizi attinenti alla cartella di pagamento - Ammissibilità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ESECUZIONE FORZATA
In tema di riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa, per la quale l'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689 rinvia alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, la mancata notificazione della cartella di pagamento, anteriormente a quella dell'avviso di mora, non è causa di nullità della procedura esattoriale; né si verifica in tal caso menomazione alcuna delle possibilità di difesa del contravventore, atteso che il momento di tutela giurisdizionale viene recuperato a livello di avviso di mora, suscettibile di essere autonomamente impugnato quante volte esso risulti, in concreto, il primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, e ciò a somiglianza di quanto avviene in materia tributaria, nella quale, ove non venga notificato il titolo della pretesa (avviso di accertamento, avviso di liquidazione, atto di irrogazione della sanzione pecuniaria), il contribuente può ricorrere contro il successivo atto di esazione, vuoi per vizi propri di quest'ultimo, vuoi per contestare il debito d'imposta.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 27 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 23 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 30, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)