Sez. 2, Sentenza n. 4537 del 18/05/1987 (Rv. 453235 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - NOVITÀ DELLA DOMANDA - NOZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - NOVITÀ DELLA DOMANDA - NOZIONE.*
Il mutamento della "causa petendi" determina mutamento della domanda, tale da renderla improponibile nel giudizio di appello, allorquando la diversa "causa petendi" dedotta in secondo grado, essendo impostata su presupposti di fatto e su conseguenti situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, importi l'immutazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'Azione e i termini della controversia, sì da porre in essere, in definitiva una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in precedenza. (nella specie, dedotto in primo grado un uso anomalo del piano di calpestio da parte degli occupanti dell'appartamento sovrastante, con richiamo all'art. 844 cod. civ. in tema di immissioni, in appello era stato affermato per la prima volta che le lesioni lamentate dipendevano dal mutamento di destinazione del piano sovrastante, da semplice soffitta ad appartamento, e quindi dal fatto che le strutture realizzate all'epoca della costruzione risultavano insufficienti ai carichi successivamente ad esse imposti. I giudici di appello avevano ravvisato in ciò una domanda nuova e come tale inammissibile. La suprema Corte ha confermato questa decisione, enunciando il principio di cui in massima). (V 5553/81, mass n 416250; (Conf 3405/84, mass n 435421; (Conf 1470/81, mass n 412138).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)