Sez. 5, Sentenza n. 3285 del 02/03/2012 (Rv. 622010 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Esenzioni daziarie - Presupposti - Genuinità del certificato di origine - Mancanza - Accertamento - Diritto al recupero "a posteriori" - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
In tema di tributi doganali, presupposto dell'esenzione daziaria relativa alle importazioni è la regolarità, tanto formale quanto sostanziale, del certificato emesso dall'Autorità deputata al suo rilascio. Ne consegue che il diritto di recupero "a posteriori", per indebita concessione del regime preferenziale, deriva da qualsiasi certificato inesatto, e, quindi, sia in ipotesi di falsità materiale, sia in ipotesi di falsità ideologica, ove ciò risulti accertato, con procedimento immune da vizi, da parte del giudice del merito.
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 220, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)