Sez. 2, Sentenza n. 4011 del 17/12/1968 (Rv. 337604 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1942 N. 794 - PRESUPPOSTO - CONTESTAZIONE DA PARTE DEL PRETESO DEBITORE DELLA QUALITA DI CLIENTE O DELLE CONDIZIONI CHE LO RENDEREBBERO TENUTO AL PAGAMENTO IN LUOGO DEL CLIENTE O SOLIDALMENTE CON LUI - ESCLUSIONE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1942 N. 794 - PRESUPPOSTO - CONTESTAZIONE DA PARTE DEL PRETESO DEBITORE DELLA QUALITA DI CLIENTE O DELLE CONDIZIONI CHE LO RENDEREBBERO TENUTO AL PAGAMENTO IN LUOGO DEL CLIENTE O SOLIDALMENTE CON LUI - ESCLUSIONE.*
Lo speciale procedimento di liquidazione dei compensi per prestazioni giudiziali in materia civile, regolato dagli articoli 28 e seguenti della legge 13 giugno 1942, n. 794 ha come presupposto indispensabile l'esistenza del rapporto professionale. A detto procedimento, pertanto, non puo farsi ricorso quando la contestazione verta sull'esistenza di tale rapporto, e cioe tutte le volte che il preteso debitore, contestando il presupposto che legittima il procedimento stesso, ponga in discussione la propria qualita di cliente dell'avvocato o procuratore, ovvero la sussistenza delle condizioni che lo renderebbero tenuto al pagamento in luogo del cliente o solidalmente con esso. In siffatta ipotesi, per conseguenza, la decisione emessa dal tribunale in Forma di ordinanza a seguito dell'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dal professionista ha natura sostanziale di sentenza di primo grado, e la sola impugnazione contro di essa consentita e il normale rimedio dell'appello. (nella specie l'avvocato, che aveva difeso una delle parti in un giudizio di divisione concluso con sentenza provvisoriamente esecutiva, aveva chiesto di rivalersi degli onorari di causa sulla massa ereditaria, ed aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti dell'amministratore giudiziario dei beni da dividere. La suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso proposto avverso l'ordinanza a sensi dell'art. 111 della Costituzione ha enunciato il principio di cui in massima). (V. 2142-68, massima n. 334308 1803-68, massima n. 333717 79, massima n. 330909 1977-67, massima n. 328980).*
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)