Sez. 5, Sentenza n. 19380 del 17/12/2003 (Rv. 569037 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI | Ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 2000 - Comune - Sindaco - Autorizzazione a promuovere o resistere alle liti - Norma statutaria attributiva del potere di "delibera" al dirigente degli affari legali - Legittimità - Fondamento - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI
Nel vigore dell'ordinamento degli enti locali approvato cn d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la norma dello statuto comunale che attribuisce al dirigente la funzione di gestione amministrativa deve ritenersi comprensiva dell'attribuzione al medesimo del potere di determinazione - in luogo della delibera autorizzativa della giunta municipale - in ordine alla opportunità di promuovere o resistere ad una lite, atteso che una tale determinazione non appartiene all'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo generale del comune (spettante al sindaco ed alla giunta), ma alla gestione amministrativa del singolo caso, ed assume il carattere di una proposta e di una valutazione di natura tecnica, la quale viene accolta discrezionalmente dal sindaco, quale capo dell'amministrazione ed esclusivo rappresentante dell'ente locale dinanzi agli organi giudiziari (nella fattispecie, la Suprema Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di una commissione tributaria regionale, proposto dal sindaco revia "delibera" del dirigente degli affari legali del comune, anziché della giunta municipale).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 50 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 6, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)