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Sez. 5, Sentenza n. 15634 del 12/08/2004 (Rv. 575480 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI | Comune - Rappresentanza in giudizio - Esclusiva spettanza al Sindaco - Conseguenze - Conferimento di procura alle liti da parte del dirigente comunale - In virtù di delega sindacale - Legittimità- Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575480-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI

In tema di rappresentanza processuale del Comune, non è legittimo il rilascio della procura alle liti al difensore da parte di un dirigente comunale in virtù di delega sindacale all'esercizio di detto potere. Infatti, né l'art. 11, comma terzo, D.Lgs. n. 546 del 1992 (che non prevede deroghe al principio secondo il quale l'ente locale nei confronti del quale è proposto il ricorso sta in giudizio mediante l'organo di rappresentanza previsto dal proprio ordinamento), né l'art. 36 della legge n. 142 del 1990 (secondo cui il sindaco è l'organo preposto alla rappresentanza del Comune), né gli artt. 6, 50 e 107 del D.Lgs. n. 267 del 2000 (che fissano il principio della riserva sindacale della rappresentanza giudiziale del Comune) consentono di derogare alla riserva di attribuzioni sindacali in materia delegando ai dirigenti 8.ò ad altri) il potere di rappresentanza processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 36, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 11 com. 3, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 6, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 50 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)