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Sez. 1, Sentenza n. 6546 del 11/05/2001 (Rv. 546589 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI | Mancata autorizzazione al sindaco da parte della giunta - Difetto di presupposto necessario per la regolare costituzione del rapporto processuale - Sussistenza - Rilevabilità d'ufficio - Conseguenze - Fattispecie in tema di ricorso per cassazione e di autorizzazione rilasciata dal dirigente comunale.
Stato
decisa il 2001-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546589-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI

La mancata autorizzazione da parte della giunta municipale al sindaco, ai sensi dell'art. 35 della legge 8 giugno 1990, n. 142, incide sulla capacità processuale del comune e si risolve nel difetto, rilevabile d'ufficio, di un presupposto necessario per la regolare costituzione del rapporto processuale. Conseguentemente va dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione allorché l'autorizzazione al sindaco al promovimento del giudizio sia stata rilasciata, in violazione della riserva esclusiva alla giunta municipale, da un organo privo di alcun potere al riguardo (nel caso di specie il sindaco era stato autorizzato al giudizio in base ad una determinazione di un dirigente comunale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 35, Legge 25/03/1993 num. 81 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)