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Sez. 2, Sentenza n. 6894 del 03/07/1999 (Rv. 528272 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM | Titolarità attiva o passiva del rapporto - Deducibilità per la prima volta in cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528272-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM

Allorquando venga eccepita l'estraneità al rapporto giuridico dedotto in giudizio di una delle parti la contestazione non attiene ad un difetto di legittimazione ad agire e contraddire, per la cui sussistenza è necessario e sufficiente che la titolarità del rapporto venga semplicemente prospettata mediante deduzione di fatti idonei in astratto a fondare il diritto azionato, bensì alla titolarità in concreto del rapporto, con la conseguenza che, a differenza del difetto di "legitimatio ad causam", il difetto di effettiva titolarità non è rilevabile d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)