Sez. 2, Sentenza n. 6894 del 03/07/1999 (Rv. 528272 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM | Titolarità attiva o passiva del rapporto - Deducibilità per la prima volta in cassazione - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM
Allorquando venga eccepita l'estraneità al rapporto giuridico dedotto in giudizio di una delle parti la contestazione non attiene ad un difetto di legittimazione ad agire e contraddire, per la cui sussistenza è necessario e sufficiente che la titolarità del rapporto venga semplicemente prospettata mediante deduzione di fatti idonei in astratto a fondare il diritto azionato, bensì alla titolarità in concreto del rapporto, con la conseguenza che, a differenza del difetto di "legitimatio ad causam", il difetto di effettiva titolarità non è rilevabile d'ufficio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)