Sez. 2, Sentenza n. 4271 del 08/05/1996 (Rv. 497469 - 01)
URBANISTICA - IN GENERE | Nuove costruzioni - Spazi per il parcheggio - Vincolo di destinazione ex art. 18 della legge 765 del 1967 - Negoziabilità separata delle aree di parcheggio - Permanenza del vincolo di destinazione - Spazi quali pertinenze delle costruzioni ex art. 26 ultimo comma legge n. 47 del 1985 - Natura interpretativa dell'art. 18 di cui sopra.
URBANISTICA - IN GENERE
L'art. 41 "sexies" legge 17 agosto 1942 n. 1150, nel testo introdotto dall'art. 18 legge 6 agosto 1967 n. 765, il quale prescrive che nelle nuove costruzioni devono essere riservati appositi spazi per il parcheggio, pone un vincolo pubblicistico di destinazione che non può subire deroga negli atti privati di disposizione degli spazi stessi. Ciò non esclude, tuttavia, la negoziabilità separata delle aree di parcheggio, con l'unico limite della permanenza del vincolo reale di destinazione. Tale principio è rimasto immutato anche dopo l'entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985 n. 47, il cui art. 26 ultimo comma, nello stabilire che gli spazi di cui all'art. 18 cit. costituiscono pertinenze delle costruzioni (artt. 817, 818, 819 cod. civ.), non ha portata innovativa, ma interpretativa della precedente disposizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 818, Cod. Civ. art. 819, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)