Sez. 2, Sentenza n. 8053 del 08/08/1990 (Rv. 468710 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO - TERMINE DI UN ANNO - DECORRENZA - ESTREMI - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO - TERMINE DI UN ANNO - DECORRENZA - ESTREMI - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o dei gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 comma primo cod. civ., a pena di decadenza dell'Azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dalla imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficiente far riferimento a manifestazioni di scarsa Rilevanza ed a semplici sospetti. L'accertamento del momento nel quale l'anzidetta conoscenza sia stata acquisita, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice del merito ed è insindacabile in Sede di legittimità, sempre che sia sorretto da una motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto. (V 2676/84, mass n 434705; (V 682/82, mass n 418469).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)