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Sez. 2, Sentenza n. 5147 del 12/06/1987 (Rv. 453758 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DELLA GARANZIA - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DEL COMMITTENTE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1987-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453758-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DELLA GARANZIA - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DEL COMMITTENTE - DECORRENZA.*

Il termine annuale per la denunzia dei vizi posto dall'art. 1669 cod. civ. in materia di appalto, ha inizio non già da quando il committente abbia acquisito la cognizione degli effetti dei vizi medesimi o dei loro segni esteriori di danno o di pericolo, bensì dal momento in cui abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza dell'entità del difetto, della sua gravità e delle sue cause, senza di che non è in condizione di stabilire se esso sia o meno imputabile all'appaltatore. La relativa indagine si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito e, come tale, incensurabile in Sede di legittimità se sorretto da congrua motivazione. (V 682/82, mass n 418469; (Conf 1534/84, mass n 433620; (Conf 4369/82, mass n 422352).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)