Sez. 5, Sentenza n. 21745 del 02/04/2009 Cc. (dep. 26/05/2009) Rv. 243886 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Complessità del dibattimento - Posizione differenziate - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE
La causa di sospensione dei termini di custodia cautelare fondata sulla complessità del dibattimento, ex art. 304, comma secondo, cod. proc. pen., ove si proceda per i reati indicati nell'art. 407, comma secondo, cod. proc. pen., ha natura oggettiva, come tale insuscettibile di limitazioni, con la conseguenza che, in tal caso, non può farsi luogo al riconoscimento di posizioni differenziate. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito, in sede di appello cautelare, ha confermato la decisione di rigetto dell'istanza di declaratoria di cessazione della custodia cautelare, nei confronti di un imputato per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., il quale sosteneva l'inapplicabilità della causa di sospensione, ex art. 304, comma secondo, cod. proc. pen., nei suoi confronti, in quanto al momento in cui era stata adottata la relativa ordinanza, egli non era detenuto).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)