Sez. L, Sentenza n. 1998 del 02/02/2005 (Rv. 578855 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - AMMISSIONE ALL'IMPIEGO (ASSUNZIONE) E PROMOZIONI | Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle Ferrovie dello Stato - Ammissione all'impiego (assunzione) e promozioni - Passaggio dai profili iniziali della quinta categoria a quelli della sesta - Presupposto - Anzianità minima di cinque anni ex art. 5 legge n. 292 del 1984 - Computo - Criteri - Espletamento delle mansioni inferiori a seguito di nomine conseguite in compartimenti diversi - Irrilevanza.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - AMMISSIONE ALL'IMPIEGO (ASSUNZIONE) E PROMOZIONI
L'anzianità minima di cinque anni, necessaria, ai sensi dell'art. 5, comma settimo, della legge 10 luglio 1984 n. 292 (nuove norme in materia di assetto giuridico ed economico del personale dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato), per il passaggio dai profili iniziali della quinta categoria a quelli della sesta, deve essere computata tenendo conto - stante l'unicità del rapporto di lavoro - del periodo di effettivo svolgimento delle mansioni inerenti alla categoria inferiore, indipendentemente dal fatto che l'espletamento di esse (nello stesso profilo della stessa categoria) sia avvenuto a seguito di nomine conseguite in compartimenti diversi ed anche se il passaggio ad altro compartimento sia avvenuto a seguito di vittoria in un nuovo concorso.
Riferimenti normativi: Legge 10/07/1984 num. 292 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)