Sez. 4, Sentenza n. 3543 del 19/12/1997 Cc. (dep. 30/01/1998) Rv. 210160 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE | Effetti - Impugnazione del provvedimento corretto - Riapertura dei termini - Esclusione - Fattispecie: ordinanza di rigetto dell'appello "de libertate", priva dell'ordine di ripristino della misura cautelare.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE
La correzione di un provvedimento del giudice non produce l'effetto di riaprire i termini di impugnazione dello stesso, giacché si traduce nella mera esplicitazione di un effetto già contenuto nel provvedimento integrato, che si è perfezionato al momento della sua emanazione e non alla data del provvedimento di correzione. (Fattispecie di correzione di ordinanza di rigetto dell'appello "de libertate" con l'inserimento dell'ordine di ripristino della misura cautelare, originariamente omesso: la S.C. ha statuito nel senso indicato ritenendo che l'interesse a ricorrere era sorto con il provvedimento originario, ancorché privo del detto ordine).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)