Sez. 3, Sentenza n. 13006 del 18/12/2014 Ud. (dep. 27/03/2015) Rv. 262995 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE | Effetti - Impugnazione del provvedimento corretto - Riapertura dei termini - Esclusione - Fattispecie.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE
L'ordinanza di correzione di un errore materiale contenuto in una sentenza di condanna non produce l'effetto di riaprire i termini di impugnazione della stessa, potendo solo legittimare l'imputato a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento di correzione. (Fattispecie relativa a correzione di errore riguardante il trattamento sanzionatorio, in cui la Corte ha dichiarato inammissibile l'impugnazione avente ad oggetto il profilo della responsabilità penale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)