Sez. 3, Sentenza n. 13366 del 27/02/2024 Ud. (dep. 03/04/2024) Rv. 286104-01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE | Effetti - Impugnazione del provvedimento corretto - Riapertura dei termini - Esclusione.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE
L'ordinanza di correzione di un errore materiale contenuto in una sentenza di condanna non produce l'effetto di riaprire i termini di impugnazione della stessa, potendo solo legittimare l'imputato a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento di correzione.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)