Sez. 2, Sentenza n. 34225 del 14/05/2014 Cc. (dep. 04/08/2014) Rv. 260341 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE | Effetti - Impugnazione del provvedimento corretto - Riapertura dei termini - Esclusione - Fattispecie.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE
La correzione di un provvedimento del giudice non produce l'effetto di riaprire i termini di impugnazione dello stesso, giacché si traduce nella mera esplicitazione di un effetto già contenuto nel provvedimento integrato, che si è perfezionato al momento della sua emanazione e non alla data del provvedimento di correzione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che il termine per impugnare dovesse decorrere dalla data di notificazione della sentenza di primo grado e non dal provvedimento di correzione di un errore materiale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)