Sez. L, Sentenza n. 22154 del 24/11/2004 (Rv. 578104 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Attinenza dei motivi a questioni rientranti nel "thema decidendum" del giudizio di secondo grado - Necessità - Introduzione di nuove questioni di diritto - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
I motivi del ricorso per cassazione devono investire questioni che abbiano formato oggetto del thema decidendum del giudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti, e, in particolare, non possono riguardare neanche nuove questioni di diritto se esse postulano indagini ed accertamenti in fatto non compiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità.(Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale l'istituto assicuratore chiedeva, per la prima volta in sede di giudizio di legittimità, che si accertasse l'insussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento del diritto del richiedente alla pensione di reversibilità alla data del decesso del padre, titolare della pensione originaria, laddove allo stesso era stato riconosciuto il diritto a pensione di reversibilità in quanto era risultato inabile alla data - successiva - della morte della madre).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)