Sez. 3, Sentenza n. 17303 del 01/03/2001 Cc. (dep. 28/04/2001) Rv. 219692 - 01
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO | Temporanea importazione di natanti battenti bandiera straniera - Persistente utilizzazione nelle acque territoriali - Reato di evasione dei diritti doganali - Configurabilità .
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO
In tema di reati doganali, una volta venuti meno i presupposti della temporanea importazione per uso privato di imbarcazioni da diporto ed aeromobili di cui alla Convenzione di Ginevra del 18 maggio 1956, ratificata e resa esecutiva con legge 3 novembre 1961 n. 1553, i natanti battenti bandiera straniera (come tali considerando quelli iscritti nei registri navali dei paesi non facenti parte della Comunità Europea) che continuino ad essere utilizzati nelle acque territoriali italiane sono soggetti ai diritti doganali, con la conseguenza che l'evasione di tali diritti integra il reato di cui all'art. 216 del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43.
Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 216, Legge 03/11/1961 num. 1553
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)