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Sez. 3, Sentenza n. 38724 del 21/09/2007 Ud. (dep. 19/10/2007) Rv. 237923 - 01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - IN GENERE | Reati di contrabbando doganale e di evasione dell'IVA all'importazione - Importazione temporanea - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2007-09-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237923-01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - IN GENERE

Il delitto di contrabbando doganale è configurabile anche per i mezzi di trasporto in temporanea importazione (art. 216 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) quando siano cessate le condizioni previste per l'importazione temporanea ovvero sia decorso il termine semestrale fissato dalla legge ai fini della permanenza in importazione temporanea di merci estere sul suolo nazionale. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente affermato che l'interruzione del predetto termine, prevista dall'ultimo comma della richiamata disposizione, presuppone un atto formale di comunicazione da parte dell'interessato, a nulla rilevando la conoscenza dell'impedimento all'utilizzo della merce "aliunde" acquisita dalla polizia tributaria).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 70 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 CORTE COST. PENDENTE, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 216 CORTE COST. PENDENTE, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 292 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)