Sez. 1, Sentenza n. 5083 del 16/10/1985 (Rv. 442401 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - DOMANDA DEL CONTRIBUENTE EX D.L. N. 660 DEL 1973 - EFFETTI - SCELTA IRREVOCABILE IMPONENTE LA LIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO EX CIT. D.L. - GODIMENTO DELL'ESECUZIONE EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 635 DEL 1957 ALL'ATTO DELLA PREDETTA DOMANDA - IRRILEVANZA.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - DOMANDA DEL CONTRIBUENTE EX D.L. N. 660 DEL 1973 - EFFETTI - SCELTA IRREVOCABILE IMPONENTE LA LIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO EX CIT. D.L. - GODIMENTO DELL'ESECUZIONE EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 635 DEL 1957 ALL'ATTO DELLA PREDETTA DOMANDA - IRRILEVANZA.*
Il contribuente, il quale abbia presentato domanda di condono, secondo la disciplina del d.l. 5 novembre 1973 n. 660 (convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 1973 n. 823), opera una scelta irrevocabile, che impone la liquidazione del tributo dovuto, secondo i criteri automatici fissati dal citato decreto, per tutti i periodi d'imposta cui si riferisce la definizione agevolata. Su tale liquidazione, pertanto, non può spiegare rilievo la circostanza che il contribuente, pur ignorandolo, già godesse all'atto della domanda dell'esenzione di cui all'art. 8 della legge 29 luglio 1957 n. 635, ancorché con riguardo a tutti gli specificati periodi d'imposta, e resta altresì irrilevante il fatto che il riconoscimento di tale esenzione sia intervenuto solo dopo la domanda di condono. (V 2493/85, mass n 440331; (V 1865/84, mass n 433943).*
Riferimenti normativi: Legge 29/07/1957 num. 635 art. 8, Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)