Sez. U, Sentenza n. 11548 del 16/11/1998 (Rv. 520739 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Rapporto di lavoro subordinato a termine alle dipendenze di un Ente pubblico non economico - Controversia relativa - Introdotta prima della scadenza dei termini fissati dall'art. 68 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nel regime antecedente alle modifiche introdotte dall'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento - Condizioni.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
Giacché la normativa dettata dall'art. 68 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 29, nel regime anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, aveva devoluto le controversie di lavoro nelle pubbliche amministrazioni alla giurisdizione del giudice ordinario non con decorrenza immediata, ma dal terzo anno successivo all'entrata in vigore del decreto e, comunque, con decorrenza non anteriore alla fase transitoria di cui all'art. 72 (sottoscrizione del secondo contratto collettivo di settore previsto dallo stesso decreto), qualsiasi controversia relativa a rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di un ente pubblico non economico introdotta prima della scadenza dei termini suddetti, inerendo - ove risulti l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione pubblicistica dell'ente con vincolo di subordinazione, sia pure con apposizione di termini alla durata delle prestazioni lavorative - a rapporto di pubblico impiego, è restata devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 68 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)