Sez. U, Sentenza n. 7011 del 21/06/1995 (Rv. 492975 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Configurazione del rapporto di pubblico impiego - Presupposti - Mancanza dell'atto formale di nomina e mancanza di stabilità - Irrilevanza - Controversie - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI
Non ostano alla configurazione del rapporto di pubblico impiego - con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - né la mancanza dell'atto formale di nomina, né la mancanza di stabilità, qualora risulti il continuativo e non occasionale inserimento del lavoratore, in regime di subordinazione, nell'organizzazione pubblicistica dell'ente, a nulla rilevando la diversa qualificazione del rapporto da parte dell'ente stesso, l'apposizione di termini alla durata della prestazione lavorativa ovvero le modalità pattuite per il compenso; la qualificazione del rapporto prescinde altresì dall'inserimento, o meno, dell'attività del prestatore d'opera nei compiti obbligatori dell'ente pubblico, atteso che, sotto quest'ultimo profilo, ciò che conta è che l'ente abbia assunto tra i propri fini una determinata attività. (Nella specie, l'impugnata sentenza, confermata dalla S.C., ha ritenuto la configurabilità di un'ipotesi di pubblico impiego a tempo determinato, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, nel rapporto di alcuni insegnanti addetti a corsi di doposcuola istituiti da un comune e nominati sulla base di apposite procedure).
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)