Sez. 3, Sentenza n. 6510 del 06/11/1986 (Rv. 448669 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - PREAVVISO DI SEI MESI - NATURA - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI RILASCIO PER EPOCA SUCCESSIVA DI SEI MESI RISPETTO AL PREAVVISO CON L'ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO - RISPETTO DEL TERMINE DI SEI MESI - CONFIGURABILITÀ.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - PREAVVISO DI SEI MESI - NATURA - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI RILASCIO PER EPOCA SUCCESSIVA DI SEI MESI RISPETTO AL PREAVVISO CON L'ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO - RISPETTO DEL TERMINE DI SEI MESI - CONFIGURABILITÀ.*
Il preavviso di sei mesi che, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 392 del 1978, il locatore deve dare al conduttore al fine di recedere dalla locazione - al pari dell'analogo istituto previsto dall'art. 4 della legge n. 253 del 1950 - non costituisce una condizione di procedibilità o di ammissibilità della domanda di rilascio, né integra un presupposto dell'Azione e può essere attuato nel corso del giudizio. Detto termine deve ritenersi, pertanto, rispettato ove il giudice, accogliendo la domanda, disponga il rilascio dell'immobile per epoca successiva di sei mesi rispetto al momento in cui viene effettuato il preavviso con l'atto introduttivo del giudizio. (Conf 4449/85, mass n 441907; (Conf 217/85, mass n 438440; (Conf 6079/84, mass n 437732; (Conf 1520/84, mass n 433607).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)