Sez. 3, Sentenza n. 6938 del 20/12/1988 (Rv. 461149 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - DANNO BIOLOGICO - RISARCIBILITÀ - IN FAVORE DEGLI EREDI DELLA VITTIMA - ESCLUSIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - DANNO BIOLOGICO - RISARCIBILITÀ - IN FAVORE DEGLI EREDI DELLA VITTIMA - ESCLUSIONE.*
L'art. 2043 cod. civ., imponendo il risarcimento del danno ingiusto senza alcuna altra qualificazione, ha riguardo ad un genus caratterizzato dall'ingiustizia di esso e del quale - accanto alle tradizionali categorie del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale - costituisce una specie il danno biologico, inteso come menomazione dell'integrità psico-fisica della persona in sè e per sè considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica ed aventi Rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica. Consegue che tale danno, concernente la riparazione delle lesioni apportate ad un diritto personalissimo del danneggiato, non può essere riconosciuto agli eredi della vittima. (Conf 3025/85, mass n 440736, sulla prima parte; (Conf 4661/84, mass n 436568, sulla prima parte; (Conf 2422/84, mass n 434455, sulla prima parte; (Conf 2396/83, mass n 427248, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)