Sez. 3, Sentenza n. 23218 del 16/11/2005 (Rv. 584917 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE | Collisione ad un incrocio, semaforizzato, tra veicolo privato e veicolo dei vigili del fuoco espletante servizio urgente con azionamento della "sirena" - Condotta del conducente di quest'ultimo veicolo - Individuazione dei relativi obblighi - Criteri di imputazione della responsabilità nella causazione del sinistro - Limiti - Fattispecie.
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE
Anche il conducente di autoveicoli della polizia, dei vigili del fuoco o di ambulanze, il quale circoli per servizio urgente di intervento o di pronto soccorso e con l'azionamento delle "sirene", non deve anteporre il proprio diritto di urgenza o di precedenza alla sicurezza e alla vita degli utenti della strada, sicché è tenuto a contemperarlo con l'esigenza di non nuocere gravemente agli altri, attentandone l'integrità fisica. Una responsabilità del suddetto conducente può, peraltro, ricorrere per la violazione di questo dovere solo nel caso in cui essa sia concretamente riconducibile ad una condotta omissiva o fattiva del medesimo, tale da configurare concausa o fattore determinante dell'incidente. (Nella specie, la S.C., nel confermare la sentenza di appello impugnata, ha rilevato la logicità e la correttezza della relativa motivazione con la quale, pur sul presupposto che il conducente di un veicolo dei vigili del fuoco in servizio di emergenza e con la sirena spiegata fosse tenuto ad osservare il principio generale del "neminem laedere", era stata esclusa la responsabilità del medesimo nella determinazione di un sinistro stradale consistito nella collisione del veicolo pubblico in servizio di urgenza con un motociclo ad un incrocio con scarsa visibilità e presidiato da semaforo proiettante luce rossa per il mezzo di soccorso, sulla scorta della raggiunta prova, congruamente apprezzata, da un lato, della condotta irresponsabile del motociclista che, pur edotto della situazione di grave emergenza idoneamente segnalata, non aveva ritenuto di doversi fermare, e, dall'altro, del comportamento dello stesso conducente del veicolo di soccorso, che aveva confidato nel rapido attraversamento dell'incrocio, essendo visivamente certa la situazione del fermo dei veicoli avvisati).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., DPR 15/06/1959 num. 393 art. 126
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)