Sez. U, Sentenza n. 14542 del 19/11/2001 (Rv. 550371 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Sovvenzione pubblica a cooperativa edilizia sotto forma di contributo al pagamento degli interessi - Sovvenzione regionale - Art. 131 R.D. n. 1165 del 1938 - Applicabilità - Conseguenze - Controversia tra socio e cooperativa riguardante i rapporti sociali - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Devoluzione - Derogabilità mediante diversa previsione statutaria - Esclusione.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
Il godimento di sovvenzioni pubbliche da parte di una cooperativa edilizia - con la conseguente applicazione dell'art. 131 T.U. sull'edilizia popolare ed economica (R.D. n. 1165 del 1938) sulla devoluzione alle commissioni di vigilanza e, in sede di impugnazione dei loro provvedimenti, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non derogabile da una diversa previsione statutaria, delle controversie attinenti alla prenotazione ed all'assegnazione degli alloggi, alla posizione e qualità di socio od aspirante socio ovvero tra socio e cooperativa, in quanto attinenti a rapporti sociali - va ravvisato anche nel caso in cui la sovvenzione sia di fonte regionale, anziché statale, e anche quando il contributo pubblico si esprima sotto forma di agevolazione nel pagamento degli interessi sui mutui.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 131 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)