Sez. L, Sentenza n. 13435 del 09/06/2006 (Rv. 589709 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE | Enti ecclesiastici esercenti attività ospedaliera - Classificazione degli ospedali ex art. 1 legge n. 132 del 1968 e loro inserimento nel servizio sanitario pubblico - Rapporto di lavoro con i dipendenti - Disciplina privatistica - Applicabilità - Fattispecie relativa all'applicazione della normativa di cui alla legge n. 230 del 1962.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE
Le norme e i principi operanti per i rapporti di lavoro subordinato di diritto privato non trovano alcun limite alla loro applicazione per i dipendenti degli enti ecclesiastici gestori di ospedali classificati ai sensi della legge n. 132 del 1968. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale era stata esclusa l'applicabilità dell'art. 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230, ai rapporti di lavoro del personale degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ed esercitanti attività ospedaliera, che avevano ottenuto dal Ministero della sanità, ai sensi dell'art. 129 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, l'equiparazione dei servizi e dei titoli acquisiti dal proprio personale ai servizi e ai titoli acquisiti dal personale in servizio presso gli ospedali amministrati da enti ospedalieri pubblici).
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 12/02/1968 num. 132 art. 1, Decr. Pres. Rep. 27/03/1969 num. 130 art. 129
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)