Sez. 5, Sentenza n. 11455 del 01/08/2002 (Rv. 556517 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Disciplina anteriore alla legge n. 85 del 1985 - Indennità per licenziamento ingiustificato prevista dal c.c.n.l. per i dirigenti d'azienda - Soggezione a tassazione - Esclusione - Erogazione dell'indennità a seguito di conciliazione giudiziale - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE
In tema di IRPEF e con riguardo a fattispecie cui sia applicabile, "ratione temporis", la disciplina di cui ai d.P.R. n. 597 del 1973 e n. 917 del 1986 (e non quella ricavabile dalla successiva legge n. 85 del 1995), l'indennità supplementare prevista dalla contrattazione collettiva per l'ipotesi di licenziamento ingiustificato non rientra tra i redditi soggetti a tassazione, avendo essa carattere risarcitorio e non retributivo, senza che possa avere rilievo il fatto che tale indennità sia stata erogata a seguito di conciliazione giudiziale, giacché quest'ultima differisce dal negozio transattivo disciplinato dall'art. 1965 cod. civ., ed il consenso prestato dalle parti alla conciliazione della lite non va confuso col contrasto che con la conciliazione si intende eliminare, con la conseguenza che il titolo che si acquista in forza della conciliazione giudiziale non elide la fonte di quel contrasto e che, pertanto, alla suddetta conciliazione non può riconoscersi effetto novativo rispetto alla natura risarcitoria dell'indennità in questione.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)