Sez. 5, Sentenza n. 13329 del 17/06/2011 (Rv. 618444 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Restituzione dell'imposta secondo la direttiva CEE n. 335 del 1969 - Azione di ripetizione nel termine triennale di decadenza - Ammissibilità - Azione di risarcimento del danno nei confronti dello Stato - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema di imposta di registro, in applicazione dell'art. 7 della direttiva CEE n. 335 del 1969 (mod. dall'art. 1 della direttiva n. 303 del 1985), il contribuente può chiedere al giudice nazionale - nel concorso di tutte le condizioni di fatto e di diritto richieste per l'applicazione dell'esenzione o della riduzione dell'imposta, ai sensi dell'art. 7 della citata direttiva del 1969 - la restituzione delle somme già pagate, con l'azione di ripetizione nel termine triennale di decadenza; in mancanza, la ripetizione degli importi indebitamente corrisposti è preclusa, anche nella forma dell'azione risarcitoria nei confronti dello Stato.
Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 7, Direttive del Consiglio CEE 10/06/1985 num. 303
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)