Sez. 5, Sentenza n. 13849 del 23/07/2004 (Rv. 576454 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Conferimento di complesso aziendale - Disciplina ex art. 7 della direttiva CEE 69/335 e succ. mod. - Diretta e immediata applicabilità nell'ordinamento nazionale - Conseguenze - Imposta proporzionale di registro ex art. 4 della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema di imposta di registro e nell'ipotesi di aumento di capitale sociale eseguito mediante conferimento di un complesso aziendale, sono direttamente ed immediatamente applicabili nell'ordinamento nazionale - in quanto sufficientemente precise ed incondizionate - le disposizioni contenute nella direttiva CEE del 17 luglio 1969, n. 69/335 e, in particolare, quelle di cui all'art. 7, anche così come da modificato dapprima dalla direttiva CEE 9 aprile 1973, n. 80 e dopo dalla direttiva CEE del 10 giugno 1985, n. 303, a far data dalla scadenza del termine fissato per l'adeguamento dell'ordinamento italiano sia alla direttiva di base che a quelle che l'hanno modificata. Pertanto, con effetto dal 1 gennaio 1984, le operazioni di aumento di capitale eseguite mediante conferimento di un complesso aziendale devono essere esentate da imposizione proporzionale oppure assoggettate ad un'aliquota pari o inferiore allo 0, 50 per cento; con effetto dal 1 gennaio 1986, data prevista per l'adeguamento degli ordinamenti nazionali alla direttiva 85/303 CEE, le medesime operazioni devono essere esentate da qualsiasi forma di imposizione. Ne consegue che è incompatibile con la predetta direttiva comunitaria, e non può essere applicato, l'art. 4, lett. a), n.3, parte prima, della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, laddove, nella sua formulazione (applicabile <ratione temporis>)in vigore prima della modifica introdotta dall'art. 10, primo comma, lett. C), n. 1), legge n. 488 del 1999, fissa l'aliquota dell'1 per cento per le operazioni di conferimento di aziende o di rami aziendali esenti ai sensi della direttiva medesima in quanto assoggettate, alla data del 1 luglio 1984, ad aliquota pari o inferiore allo 0, 50 per cento.
Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 4, Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 7, Direttive del Consiglio CEE 10/06/1985 num. 303 art. 1, DPR 26/04/1986 num. 131 all. A art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)