Sez. 3, Sentenza n. 2325 del 21/06/1976 (Rv. 381116 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON SOGGETTI A PROROGA - CONTROVERSIE - COMPETENZA PER MATERIA DEL PRETORE - ESTENSIONE - PROROGHE SUCCESSIVE A QUELLA PREVISTA DALLA LEGGE N 368 DEL 1955 - SUSSISTENZA.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON SOGGETTI A PROROGA - CONTROVERSIE - COMPETENZA PER MATERIA DEL PRETORE - ESTENSIONE - PROROGHE SUCCESSIVE A QUELLA PREVISTA DALLA LEGGE N 368 DEL 1955 - SUSSISTENZA.*
L'art 6 della legge 1 maggio 1955 n 368, il quale devolve in via esclusiva al pretore le cause sulla proroga delle locazioni di immobili urbani, eccedenti i limiti della Competenza per valore del conciliatore, opera nei confronti di tutte le controversie vertenti sull'applicazione del regime vincolistico, aventi cioe quale oggetto primario il riconoscimento od il diniego del diritto del conduttore alla proroga legale, ancorche si tratti di proroghe previste da leggi successive. (Conf 2805/75, mass n 376827).*
Riferimenti normativi: Legge 01/05/1955 num. 368 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)