Sez. 3, Sentenza n. 2805 del 16/07/1975 (Rv. 376827 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON SOGGETTI A PROROGA - CONTROVERSIE - COMPETENZA PER MATERIA DEL PRETORE - ESTENSIONE - PROROGHE SUCCESSIVE A QUELLA PREVISTA DALLA LEGGE N 368 DEL 1955 - SUSSISTENZA.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON SOGGETTI A PROROGA - CONTROVERSIE - COMPETENZA PER MATERIA DEL PRETORE - ESTENSIONE - PROROGHE SUCCESSIVE A QUELLA PREVISTA DALLA LEGGE N 368 DEL 1955 - SUSSISTENZA.*
La particolare Competenza del pretore, stabilita dall'art 6 legge primo maggio 1955 n 368, in tema di controversie relative al diritto di proroga delle locazioni degli immobili urbani, il valore delle quali eccede il limite di Competenza del conciliatore, si riferisce, data l'ampia formulazione della norma, a tutte le controversie riguardanti gli istituti propri del regime vincolistico ed aventi, quale oggetto primario ed immediato, il riconoscimento o il diniego del diritto del conduttore alla proroga, ancorche si tratti di proroghe previste da leggi successive a quella n 368 del 1955. Tale estensione trova la sua ratio non tanto in un richiamo espresso contenuto nelle Disposizioni di proroga successive quanto nello inserimento delle Disposizioni stesse nel corpus della legislazione vincolistica, nel cui ambito previsionale l'anzidetta norma sulla Competenza del pretore assume valore di principio generale regolatore della Competenza in subiecta materia. (Conf 2351/73, mass n 365693; 1447/70, mass n 347264).*
Riferimenti normativi: Legge 01/05/1955 num. 368 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)