Sez. L, Sentenza n. 4608 del 16/07/1986 (Rv. 447332 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - ASSUNZIONE DI UN ORFANO AVVIATO DALL'U.P.L.M.O. - ASSEGNAZIONI DELLE MANSIONI - CRITERI - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - ASSUNZIONE DI UN ORFANO AVVIATO DALL'U.P.L.M.O. - ASSEGNAZIONI DELLE MANSIONI - CRITERI - LIMITI.*
In tema di collocamento obbligatorio il datore di lavoro, dopo aver assunto un orfano avviatogli dall'U.P.l.m.o., in forza delle Disposizioni dettate dalla legge n. 482 del 1968, non è tenuto ad assegnargli mansioni compatibili con le condizioni fisiche, con la capacità lavorativa e con le attitudini del lavoratore avviato, atteso che l'orfano è in grado di assicurare una prestazione lavorativa normale, ma è libero, nell'Esercizio dei suoi discrezionali poteri imprenditoriali, di attribuire mansioni di lavoro, sempre che siano non dannose né nocive, rispondenti alle esigenze aziendali, con il solo limite che le mansioni stesse siano riconducibili alla categoria, operaia o impiegatizia, per la quale l'avviamento sia stato disposto. (V 1303/85, mass n 439392; (V 4807/85, mass n 442214).*
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)