Sez. U, Sentenza n. 1400 del 10/02/1987 (Rv. 450865 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - AZIONI DI CONDANNA - DIVIETO - AZIONE POSSESSORIA NEI CONFRONTI DELLA P.A. - IMPROPONIBILITÀ - ACQUE PUBBLICHE - CHIUSURA DI UNA DERIVAZIONE DI ACQUE DI IRRIGAZIONE SUL FONDO DEL PRIVATO DISPOSTA DA UN CONSORZIO DI BONIFICA - ESPERIBILITÀ DELLA AZIONE DI REINTEGRAZIONE NEL POSSESSO DI TALE DERIVAZIONE - ESCLUSIONE - TITOLARITÀ DEL DIRITTO DI DERIVAZIONE - IRRILEVANZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - AZIONI DI CONDANNA - DIVIETO - AZIONE POSSESSORIA NEI CONFRONTI DELLA P.A. - IMPROPONIBILITÀ - ACQUE PUBBLICHE - CHIUSURA DI UNA DERIVAZIONE DI ACQUE DI IRRIGAZIONE SUL FONDO DEL PRIVATO DISPOSTA DA UN CONSORZIO DI BONIFICA - ESPERIBILITÀ DELLA AZIONE DI REINTEGRAZIONE NEL POSSESSO DI TALE DERIVAZIONE - ESCLUSIONE - TITOLARITÀ DEL DIRITTO DI DERIVAZIONE - IRRILEVANZA.*
Anche in materia di acque pubbliche, la proponibilità dell'Azione possessoria nei confronti della pubblica amministrazione deve essere negata, stante il divieto per il giudice ordinario di emettere nei suoi confronti condanna ad un "facere" (art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E), in relazione ad Atti e comportamenti che l'amministrazione medesima ponga in essere non "iure privatorum", ma nell'Esercizio dei suoi poteri pubblicistici. Pertanto, qualora un consorzio di bonifica, nella sua qualità di ente di diritto pubblico preposto al governo di acque d'irrigazione, deliberi ed attui la chiusura di una derivazione di esse sul fondo del privato, deve escludersi l'esperibilità da parte di quest'ultimo di Azione di reintegrazione nel possesso di tale derivazione, indipendentemente da ogni questione sulla titolarità o meno di un diritto di utilizzazione (eventualmente rilevante nella diversa Sede petitoria). (V 767/81, mass n 411244; (V 3227/79, mass n 399598).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)