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Sez. 6, Sentenza n. 16928 del 02/04/2015 Cc. (dep. 23/04/2015) Rv. 263580 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - DOMANDA E DOCUMENTAZIONE | Convenzione europea di estradizione - Presupposti - Titolo estradizionale - Sentenza di condanna esecutiva - Sufficienza - Irrevocabilità della decisione - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-04-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263580-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

In tema di estradizione esecutiva per l'estero, la Convenzione europea di estradizione richiede, tra le condizioni legittimanti l'accoglimento della domanda, unicamente la trasmissione di una sentenza esecutiva di condanna, e non anche la irrevocabilità di tale decisione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione di accoglimento di richiesta di estradizione avanzata dalla Repubblica di Albania sulla base di sentenza emessa in grado di appello e soggetta a ricorso per cassazione, che, secondo il regime processuale vigente in tale Stato, è esecutiva, sebbene non irrevocabile).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 12, Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)