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Sez. 6, Sentenza n. 22693 del 01/04/2004 Cc. (dep. 12/05/2004) Rv. 229637 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - procedimento - decisione - condizioni | Convenzione europea di estradizione - Necessità di valutare la validità ed efficacia dei titoli esecutivi in base ai quali è richiesta la estradizione - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-04-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229637-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - procedimento - decisione - condizioni

In tema di estradizione per l'estero, l'autorità giudiziaria italiana alla quale sia pervenuta una richiesta di estradizione a fini esecutivi da parte di uno Stato aderente alla Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, a cui sia allegata la sentenza di condanna con annotazione del passaggio in giudicato, non è tenuta a verificare la perdurante validità o efficacia di detto titolo, poiché l'art. 12 della convenzione ora citata non ne fa menzione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 12, Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)