Sez. 6 - , Sentenza n. 1838 del 18/12/2019 Cc. (dep. 17/01/2020) Rv. 278108 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - DOMANDA E DOCUMENTAZIONE | Convenzione europea di estradizione - Presupposti - Titolo estradizionale - Sentenza di condanna esecutiva - Sufficienza - Irrevocabilità della decisione - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - DOMANDA E DOCUMENTAZIONE
In tema di estradizione esecutiva per l'estero, la Convenzione europea di estradizione richiede, tra le condizioni legittimanti l'accoglimento della domanda, unicamente la trasmissione di una sentenza esecutiva di condanna, e non anche la irrevocabilità di tale decisione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione di accoglimento della richiesta di estradizione avanzata dal Principato di Monaco, sulla base di sentenza emessa dal Tribunale Correzionale di quello Stato che, secondo il regime processuale in esso vigente, è esecutiva, sebbene non irrevocabile).
Riferimenti normativi: Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 12, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)