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Sez. 1, Sentenza n. 21369 del 14/05/2008 Cc. (dep. 28/05/2008) Rv. 240094 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE | Istanza di revoca del provvedimento di confisca disposto ai sensi dell'art. 2 ter della L. n. 575 del 1965 (disposizioni contro la mafia) - Presupposti di operatività.
Stato
decisa il 2008-05-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240094-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE

La revoca del provvedimento di confisca - deliberato ai sensi dell'art. 2-ter, comma terzo, della L. n. 575 del 1965 (disposizioni contro la mafia) - presuppone, ex art. 7, comma secondo, della L. n. 1423 del 1956 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), che esso sia affetto da invalidità genetica, con la conseguenza che, in tal caso, deve essere rimosso per rendere effettivo il diritto, costituzionalmente garantito, alla riparazione dell'errore giudiziario, non ostandovi l'irreversibilità dell'ablazione determinatasi. (La Corte ha altresì affermato che la relativa istanza, inerendo all'ambito della rivedibilità del giudicato di cui agli artt. 630 e ss. cod. proc. pen., postula l'acquisizione di prove nuove sopravvenute alla conclusione del procedimento, ovvero l'inconciliabilità di diversi provvedimenti giudiziari, oppure che il procedimento di prevenzione si fondi su atti falsi o su un altro reato, elementi, comunque, tutti preordinati a dimostrare l'insussistenza di uno o più dei presupposti del provvedimento di confisca; valutazione rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove congruamente motivato, in sede di legittimità).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 com. 2 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)