Sez. U, Sentenza n. 7245 del 04/08/1994 (Rv. 487649 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Prove acquisite nel procedimento - Valutazione - Potere insindacabile della sezione disciplinare del C.S.M. - Omissioni od insufficienze di motivazione di tale organo - Deducibilità in Cassazione - Condizioni.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
La valutazione delle prove acquisite nel procedimento disciplinare a carico di un magistrato rientra nel potere insindacabile della Sezione Disciplinare del C.S.M. (che non è tenuta ad ammettere ulteriori mezzi di prova allorché ritenga quelli acquisiti già sufficienti ai fini del giudizio), mentre omissioni od insufficienze di motivazione di tale organo di giurisdizione speciale possono essere fatte valere mediante ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto siano desumibili dal testo stesso della sentenza e si risolvano in un motivo di nullità della medesima, per inesistenza, inconsistenza o mera apparenza del suo tessuto argomentativo.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 24/03/1958 num. 195 art. 17 CORTE COST., DPR 16/09/1958 num. 916 art. 59 CORTE COST., DPR 16/09/1958 num. 916 art. 60
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)