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Sez. 5, Sentenza n. 11062 del 12/05/2006 (Rv. 591036 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - IN GENERE | Avviso di accertamento - Notificazione - Mancata conoscenza dell'atto per asserita infedeltà del dipendente addetto alla ricezione - Rimessione in termini del datore di lavoro ai fini dell'impugnazione - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591036-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, l'asserita infedeltà del dipendente addetto alla ricezione delle notifiche di atti tributari, il quale abbia occultato l'avviso di accertamento consegnatogli ai fini della notificazione al datore di lavoro, non legittima la rimessione in termini di quest'ultimo per l'impugnazione del predetto avviso, sia perché nella condotta addebitata al dipendente non può ravvisarsi un caso fortuito o di forza maggiore, sia perché, comunque, la rimessione in termini di cui all'art. 184-bis cod. proc. civ., invocata nella specie, concerne la sola fase istruttoria del procedimento di primo grado, senza possibilità di estensione a situazioni "esterne", quale l'impugnazione, non essendo consentito al giudice alcun intervento sul decorso dei termini, se non nei casi tassativamente indicati dalla legge.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 bis CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)