Sez. 3, Sentenza n. 1285 del 29/01/2003 (Rv. 560081 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE | Rimessione in termini - Nuova formulazione dell'art. 184 bis cod. proc.civ. - Portata - Riferimento alle sole decadenze dai poteri processuali della parte interni al giudizio di primo grado - Decadenze derivanti dal decorso dei termini per la proposizione dell'impugnazione - Applicabilità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE
L'art. 184 bis cod. proc. civ., alla stregua del quale "la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini", integra una norma riferibile alle sole decadenze concernenti la fase istruttoria della causa, e non a quelle verificatesi nella proposizione delle impugnazioni.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)