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Sez. L, Sentenza n. 1333 del 24/02/1984 (Rv. 433462 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO MITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - CONSEGUENZE - INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - ORDINE DI RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1984-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433462-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO MITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - CONSEGUENZE - INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - ORDINE DI RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE.*

L'introduzione del giudizio d'appello, nel rito del lavoro, consegue al tempestivo deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale (art. 434 cod. proc. civ.), mentre la nullità della successiva notificazione del ricorso medesimo con il decreto di fissazione dell'udienza, come nel caso di inosservanza delle Disposizioni circa la persona alla quale deve esserne consegnata copia, non determina inammissibilità dell'impugnazione, ma comporta l'ordine di rinnovazione della notificazione stessa, in applicazione dell'art. 291 cod. proc. civ. (V 6096/83, mass n 430895; (Conf 4388/83, mass n 429300).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)