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Sez. L, Sentenza n. 7680 del 16/10/1987 (Rv. 455561 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - DISCIPLINA EX ART. 330, PRIMO COMMA, COD. PROC. CIV. - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE - NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE - MANCATA RILEVAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO E MANCATA SANATORIA PER COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - NULLITÀ DELLO INTERO GIUDIZIO DI APPELLO E DELLA RELATIVA SENTENZA - INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONE - RILEVAZIONI DELLA NULLITÀ IN CASSAZIONE - DECLARATORIA RELATIVA A CASSAZIONE CON RINVIO - NECESSITÀ - RIASSUNZIONI EX ART. 392 COD. PROC. CIV. - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1987-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455561-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - DISCIPLINA EX ART. 330, PRIMO COMMA, COD. PROC. CIV. - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE - NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE - MANCATA RILEVAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO E MANCATA SANATORIA PER COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - NULLITÀ DELLO INTERO GIUDIZIO DI APPELLO E DELLA RELATIVA SENTENZA - INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONE - RILEVAZIONI DELLA NULLITÀ IN CASSAZIONE - DECLARATORIA RELATIVA A CASSAZIONE CON RINVIO - NECESSITÀ - RIASSUNZIONI EX ART. 392 COD. PROC. CIV. - SUFFICIENZA.*

A norma dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., l'impugnazione, sia nel caso in cui non sia stata preceduta dalla notificazione della sentenza sia nell'ipotesi che nell'atto di notificazione di quest'ultima manchi l'indicazione della residenza o l'elezione di domicilio, deve essere notificata presso il procuratore nel giudizio a quo o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio. Dall'inosservanza di tale disposizione deriva la nullità della notificazione e tale vizio, se non rilevato dal giudice di appello - che deve ordinarne la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 dello stesso codice - e non sanato dalla Costituzione dell'appellato, comporta, a sua volta, la nullità dell'intero giudizio di appello e della sentenza che lo ha definito, ma non anche l'inammissibilità dell'impugnazione che, in una controversia soggetta al nuovo rito del lavoro, sia stata tempestivamente proposta mediante il deposito dell'atto nella cancelleria del tribunale ai sensi dell'art. 434 cod. proc. civ.; con l'ulteriore conseguenza che in tale ipotesi, qualora detto vizio sia rilevato in Sede di legittimità, la Corte di Cassazione, nel dichiarare la nullità della notifica e dell'intero giudizio di secondo grado e della relativa sentenza, deve disporre il rinvio ad altro giudice di pari grado, dinanzi al quale, essendo ormai pervenuto a conoscenza dell'appellato l'atto d'impugnazione ed essendo quindi superflua una sua nuova notificazione, sarà sufficiente effettuare la riassunzione della causa nelle forme di cui all'art. 392 cod. proc. civ., con gli adattamenti derivanti dal rito di cui alla legge n. 533 del 1973. (V 5577/84, mass n 437251; (V 5577/84, mass n 437252; (V 1333/84, mass n 433461; (V 1333/84, mass n 433462; (Conf 5497/85, mass n 442705).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)