Sez. 3, Sentenza n. 50200 del 28/04/2015 Ud. (dep. 22/12/2015) Rv. 265935 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Termine di 15 giorni per il deposito delle memorie difensive previsto per i procedimenti in camera di consiglio - Ambito di applicazione - Applicabilità ai procedimenti in udienza pubblica - Sussistenza - Applicabilità al deposito di documenti allegati alle memorie difensive - Esclusione - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE
Il termine di quindici giorni, previsto per il deposito delle memorie difensive, previsto dall'art. 611, cod. proc. pen., applicabile non solo ai procedimenti in camera di consiglio ma anche a quelli in udienza pubblica, vale solo per le memorie difensive e non per i documenti, con la conseguenza che sono sempre ammissibili i documenti processualmente rilevanti eventualmente allegati alla memoria tardivamente presentata.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)