Sez. 1, Sentenza n. 2238 del 02/02/2007 (Rv. 594408 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Proposizione - Termine - Decorrenza - Ipotesi di pubblicazione dell'avviso di deposito della stima, sul FAL, non preceduta dal decreto di esproprio - Decorrenza dalla successiva notificazione del decreto di esproprio - Sussistenza - Indennità aggiuntiva del coltivatore diretto - Azione di determinazione - Decorrenza del termine - Applicabilità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
Il principio per cui, nelle ipotesi - definite di "anomalia procedimentale" - in cui il decreto di esproprio "segua" e non "preceda" la pubblicazione, sul FAL, dell'avviso di deposito della stima dell'indennità di espropriazione, il termine di opposizione, di cui all'art. 19 della legge n. 865 del 1971, decorre solo all'atto in cui l'espropriante notifichi il decreto di esproprio, è applicabile anche con riguardo all'indennità aggiuntiva per il coltivatore diretto, attesane l'autonomia rispetto all'indennità di esproprio, non ostando la mancata previsione della notifica del decreto di esproprio a favore dei soggetti beneficiari di detta indennità, ma imponendosi un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata che coordini l'art. 13, circa il destinatario della notifica del decreto di esproprio, con l'art. 19, che legittima alla proposizione dell'opposizione alla stima, oltre che i proprietari, anche gli altri interessati.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 13 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 15 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)