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Sez. 6, Sentenza n. 3597 del 12/10/1995 Cc. (dep. 30/10/1995) Rv. 202665 - 01

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradizione per l'estero - Procedimento - Decisione - Ricorso per Cassazione | Potere di giudicare nel merito della Corte di Cassazione - Sussistenza - Limiti relativi all'oggetto dell'accertamento - Insussistenza.
Stato
decisa il 1995-10-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202665-01

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradizione per l'estero - Procedimento - Decisione - Ricorso per Cassazione

In materia di procedimento di estradizione per l'estero, la Corte di Cassazione - quando sia investita ai sensi dell'art. 706 cod. proc. pen., - ha il potere di giudicare anche nel merito e a tal fine dispone dei medesimi strumenti istruttori riconosciuti alla Corte d'Appello, senza che sussistano limiti relativi all'oggetto degli accertamenti, non essendo il procedimento in questione connotato normativamente in modo diverso dalla generalità dei procedimenti giurisdizionali penali. (Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso dell'estradando che presupponeva che la Corte medesima - non potendo conoscere di atti esibiti successivamente alla conclusione del procedimento di appello - dovesse rinviare a quest'ultimo giudice).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 704 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 704, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 706, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 706

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)