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Sez. L - , Sentenza n. 16043 del 18/06/2018 (Rv. 649286 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE | Successione di contratti collettivi - Incorporazione del contratto collettivo nel contenuto di quello individuale - Insussistenza - Criterio del trattamento più favorevole - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649286-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE

Le disposizioni del contratto collettivo non si incorporano nel contratto individuale, ma operano sul singolo rapporto come fonte esterna, con la conseguenza che, in caso di successione di contratti collettivi, si realizza una immediata sostituzione delle nuove clausole e le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole al lavoratore, salva diversa determinazione delle parti contraenti in ordine alla disciplina intertemporale. (Nella specie, la S.C. ha negato che un dipendente di Poste italiane s.p.a. potesse invocare come diritto quesito la più lunga durata del comporto retribuito previsto dal c.c.n.l. del 2001, con conseguente applicazione del c.c.n.l. del 2003 vigente alla scadenza del periodo complessivo di assenza consentita dal servizio, computando anche i giorni di malattia verificatisi sotto il regime precedente).

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 11/07/2003 art. 40, Contr. Coll. 11/01/2001 art. 40, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2077 com. 2, Preleggi art. 11 com. 2, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)