Sez. L, Sentenza n. 14633 del 23/06/2006 (Rv. 590777 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE | Cosiddetta eccessiva morbilità - Comporto per sommatoria - Mancata previsione contrattuale - Determinazione equitativa dei termini cosiddetti interni ed esterni - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Calcolo a ritroso dal licenziamento del termine iniziale anche in epoca anteriore al contratto collettivo vigente - Ammissibilità - Inclusione dei giorni non lavorativi - Liceità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE
In relazione alla cosiddetta eccessiva morbilità, il comporto per sommatoria, ove la contrattazione non lo preveda e non vi siano usi utilmente richiamabili, va determinato dal giudice con impiego della cosiddetta equità integrativa. In tal caso le determinazioni del giudice circa i termini cosiddetti interni ed esterni del comporto - durata complessiva delle assenze tollerate e ampiezza del relativo periodo di riferimento - sono censurabili in sede di legittimità solo sotto il profilo della logicità e della congruità della motivazione. In particolare è immune da rilievi l'operato del giudice che collochi il termine iniziale del periodo di riferimento, procedendo a ritroso dalla data del licenziamento, anche in epoca anteriore all'inizio della vigenza del contratto collettivo, in quanto tale criterio vale ad evitare che di fatto sia preclusa la possibilità del superamento del periodo di comporto in tutti i casi in cui le assenze per malattia si verifichino tra la vigenza di due contratti collettivi, e che si verifichino ingiustificate disparità di trattamento. E inoltre giustificato - soprattutto se la durata del comporto è stabilita in mesi - il computo anche dei giorni non lavorativi che cadono nel periodo di assenza per malattia, potendosi presumere la continuità dell'episodio morboso, a meno che non sia fornita la prova contraria.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito nella quale il giudice d'appello aveva preso come parametro di riferimento sia per il termine c.d. interno che per quello c.d. esterno il contratto di fatto applicato, la cui durata era di più facile conoscenza per il lavoratore rispetto alla durata media dei contratti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)